ACCESSO CIVICO ex art. 5 D. LGS 33/2013
L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, oltre al diritto di accedere ai dati e ai documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione (il cosiddetto “accesso civico generalizzato“), nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. Il diritto di accesso civico è disciplinato dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, così come modificato dall’art. 6 del d. lgs n. 97/2016.

COME PRESENTARE LA RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO

La richiesta non deve essere motivata e può essere presentata da chiunque, in qualsiasi momento dell’anno tramite il modulo sotto riportato, e presentata nelle seguenti modalità:

tramite posta elettronica all’indirizzo: (nell’oggetto indicare: “Istanza di accesso civico”)
MAIL: responsabiletrasparenza@farmaciapontecrepaldo.it;

tramite posta ordinaria all’indirizzo:
Azienda Speciale Farmacia Comunale di Ponte Crepaldo Piazza San Giovanni Bosco, 14/A – 30020 Eraclea (VE);

con consegna diretta presso:
Azienda Speciale Farmacia Comunale di Ponte Crepaldo Piazza San Giovanni Bosco, 14/A – 30020 Eraclea (VE).

Le istanze sono valide se:

a) sottoscritte mediante la firma digitale;

b) l’istante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità (SPID), nonché carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;

c) sono sottoscritte e presentate insieme alla copia del documento d’identità;

d) sono trasmesse mediante la propria casella di posta elettronica certificata.

L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali contro interessati. In caso di accoglimento, l’amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l’istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito web aziendale, e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione dello stesso indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. Nell’istanza devono essere identificati i dati, le informazioni o i documenti che si desidera richiedere.

Tutela dell’accesso civico

Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, di cui all’articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al TAR secondo le disposizioni di cui al d. lgs n. 104/2010, e qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito.

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La responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è la dott.ssa Michela Vendramin.

La nomina è stata effettuata con delibera n° 47 del 12/11/2015.